WHISTLEBLOWING
Canale di segnalazione interno di RAMA S.p.A.
RAMA S.p.A. adotta il presente canale interno di segnalazione in ottemperanza alla vigente normativa in materia di whistleblowing – Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n° 24 di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019 – che disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea lesive dell’interesse pubblico o dell’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.
Il canale di segnalazione interno è composto da una piattaforma informatica che permette di effettuare segnalazioni:
- in forma scritta, mediante la compilazione del questionario di segnalazione predisposto a tal scopo;
- tramite incontro diretto, prenotabile attraverso apposito questionario presente nell’ambito della piattaforma.
ATTENZIONE
Prima di effettuare una segnalazione si prega di prendere visione delle informazioni contenute in questa pagina
La piattaforma può essere utilizzata nello specifico per effettuare segnalazioni relative a:
- atti od omissioni contrari al Diritto dell’Unione Europea in materia di:
- appalti pubblici;
- servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- sicurezza e conformità dei prodotti;
- sicurezza dei trasporti;
- tutela dell’ambiente;
- radioprotezione e sicurezza nucleare;
- sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
- salute pubblica;
- protezione dei consumatori;
- tutela della vita privata e protezione dei dati personali
- sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.
- reati presupposto ai sensi del D.lgs. 231/2001 e violazioni del MOG 231.
- atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea, così come indicati nel Decreto Whistleblowing;
- atti o omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell’Unione europea in materia di concorrenza e aiuti di Stato, atti o omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell’Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società, così come indicati nel Decreto Whistleblowing;
- atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione nei settori indicati nei punti precedenti.
La piattaforma NON può essere utilizzata per effettuare:
- segnalazioni riguardanti contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell’Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell’allegato;
- segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale.
La normativa vigente in materia tutela i seguenti soggetti:
- lavoratori subordinati di soggetti del settore privato;
- lavoratori autonomi;
- liberi professionisti e i consulenti;
- fornitori e clienti;
- volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
- azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.
Le tutele sono garantite ai suddetti soggetti anche quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante la selezione o in altre fasi precontrattuali, durante il periodo di prova o successivamente allo scioglimento del rapporto (se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso).
Oltre al segnalante, sono soggetti a tutela:
- il facilitatore: persona fisica, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo, che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione;
- le persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante che sono legate ad essa da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- i colleghi di lavoro della persona segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- gli enti di proprietà del segnalante o per i quali le stesse persone lavorano, nonché gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.
Si applicano le misure di protezione previste dal D. Lgs. 24/2023 quando ricorrono le seguenti condizioni:
- al momento della segnalazione, il segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere e rientrassero nell’ambito oggettivo di applicazione del D. Lgs. n. 24/2023;
- la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata sulla base di quanto previsto dal D. Lgs. 24/2023.
In questi casi, vige il divieto assoluto di ritorsione nei confronti della persona segnalante.
Configura «ritorsione» qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, possono essere considerate “ritorsioni”:
- licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
- retrocessione di grado o mancata promozione;
- mutamento di funzioni, cambiamento di luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell’orario di lavoro;
- sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell’accesso alla stessa;
- note di demerito o referenze negative;
- adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo;
- discriminazione o comunque trattamento sfavorevole;
- mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- mancato rinnovo o risoluzione anticipata di contratto di lavoro a termine;
- danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- annullamento di una licenza o di un permesso;
- richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.
Le tutele di cui al D.lgs. 24/2023 non si applicano quando vengono a mancare le condizioni di cui sopra (assenza di fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere e rientrassero nell’ambito oggettivo di applicazione del D.lgs. 24/2023 e che la segnalazione sia stata effettuata sulla base di quanto previsto dal Decreto) ovvero quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.
In questi casi, le misure di protezione non sono garantite e alla persona segnalante è irrogata una sanzione disciplinare.
In caso di inapplicabilità delle tutele, decade il divieto di ritorsione sulla persona segnalante.
Il canale di segnalazione interna ammette segnalazioni anonime, che saranno trattate dal titolare del canale alla stregua delle altre segnalazioni.
Le misure di protezione e le tutele previste dal Decreto risultano applicabili in caso di segnalazione anonima, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni.
Sarà possibile inviare una segnalazione anonima spuntando la relativa opzione nel questionario e omettendo l’inserimento dei propri dati identificativi.
L’identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate senza il consenso espresso della stessa persona segnalante a soggetti diversi da quelli competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.
Tale eventuale comunicazione è disciplinata secondo le disposizioni del Decreto.
Il Decreto prevede l’istituzione di un canale esterno, gestito da ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) per inviare segnalazioni conformi al Decreto direttamente ad ANAC.
Fermo restando che le segnalazioni devono essere inoltrate in modo prioritario e preferenziale attraverso il canale interno, il segnalante può utilizzare il canale esterno quando sussistono una o più delle seguenti condizioni:
- il canale interno obbligatorio:
- non è attivo;
- è attivo ma non è conforme a quanto previsto dal Decreto in merito ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni;
- il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna, ma non ha avuto seguito;
- il segnalante ha fondati motivi di ritenere che se effettuasse una segnalazione interna:
- alla stessa non sarebbe dato efficace seguito;
- questa potrebbe determinare rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
Link al canale esterno ANAC:
- La piattaforma deve essere utilizzata secondo quanto disposto e previsto dalla normativa vigente e dalla Procedura Whistleblowing aziendale;
- il segnalante si impegna a fornire tutte le informazioni rilevanti a circostanziare e valutare la segnalazione, integrando se necessario quanto già comunicato su richiesta dei soggetti deputati alla gestione della segnalazione (“Istruttori”). In fase di indagine, il segnalante si impegna a collaborare con gli Istruttori al fine di agevolare la verifica della violazione;
- il segnalante deve custodire il numero chiave (key code) della segnalazione, composto da 16 cifre e rilasciato al completamento procedura di segnalazione, che costituisce l’unica modalità di accesso sicura alla segnalazione successivamente all’inoltro, non essendo in alcun modo recuperabile dai gestori della piattaforma e dal titolare del canale di segnalazione interna. In caso di smarrimento, potrebbe essere necessario ripetere la segnalazione.
Il key code sarà rilasciato in forma scritta al termine della segnalazione effettuata tramite il questionario o in forma vocale, per la segnalazione orale effettuata tramite il sistema IVR. In caso di incontro diretto, il segnalante dovrà custodire comunque il key code rilasciato, in quanto strumento per accedere in futuro alla propria segnalazione mediante la piattaforma; - il segnalante potrà accedere alla segnalazione, utilizzando il proprio Key code, per verificare lo stato di gestione della segnalazione e per interagire e comunicare con l’istruttore mediante i canali ad hoc, al fine di fornire tutte le informazioni utili a circostanziare la violazione oggetto di segnalazione;
- il segnalante deve astenersi dal comunicare informazioni che potrebbero portare ad una sua identificazione, al di fuori dell’inserimento dei propri dati identificativi nell’apposita sezione del questionario (in caso di segnalazione non anonima);
in caso di segnalazione anonima, l’istruttore può chiedere al segnalante di fornire i propri dati identificativi se li ritiene elementi determinanti a circostanziare e valutare la segnalazione.
Il segnalante potrà integrare tali informazioni accedendo alla propria segnalazione mediante il key code.
Dichiarando di aver letto le informazioni relative alla normativa whistleblowing contenute in questa pagina e di aver letto e accettato l’informativa privacy di RAMA S.p.A. sulla gestione delle segnalazioni, è possibile accedere alla piattaforma di segnalazione cliccando il pulsante “ACCEDI ALLA PIATTAFORMA“.
Mediante la piattaforma è possibile:
- inviare e gestire segnalazioni in forma scritta;
- richiedere un incontro diretto;
Qualunque modalità si scelga per inoltrare la segnalazione, questa sarà successivamente gestita per attraverso la piattaforma, accedendo alla segnalazione tramite key code.
PIATTAFORMA DI SEGNALAZIONE
Di seguito è possibile scaricare e visionari i documenti utili relativi al canale interno di RAMA S.p.A.:
Manuale utente
per l’inoltro delle segnalazioni
Procedura Whistleblowing
RAMA S.p.A.
Informativa privacy whistleblowing
RAMA S.p.A.
L’accertamento dell’invio di segnalazioni infondate e inoltrate al solo scopo di causare danno a un terzo o all’azienda(anche con sentenza di primo grado per reati di diffamazione o calunnia, o per responsabilità civile per lo stesso titolo in caso di dolo o colpa grave) comporta per il segnalante il decadimento dalle tutele previste dal Decreto (tra cui divieto di ritorsione), nonché l’esposizione al rischio di comminazione di sanzione disciplinare e amministrativa (da 500 a 2500 euro) secondo le modalità previste dal Decreto.